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Ecco le decisioni del giudice sportivo in seguito alla prima giornata di campionato:
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Internazionale, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni ebengala); delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. HELLAS VERONA per avere la maggior parte dei suoi sostenitori (80% circa) sistemati nella tribuna superiore est - riconducibili alla tifoseria normalmente occupante la Curva sud, settore nell’occasione rimasto chiuso in esecuzione di precedente provvedimento del Giudice sportivo della LNPB (C.U. 111 del 3 maggio 2017) intonato, all'8° ed al 23° del primo tempo, cori comportanti offesa, denigrazione ed insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei sostenitori della società Napoli, e per avere, durante il corso dell'intera gara, ripetutamente rivolto cori beceri nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
HYSAJ Elseid (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
REDAZIONE - Luca D'Isanto.
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