Il che però è espressamente vietato nell’articolo 25 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva che recita così: “Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso tali rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria”.
Tanto basta per far sì che il procuratore Chiné istruisca il processo sportivo. Il punto interrogativo riguarda la sanzione (a tempo, oppure quantificata in giornate di campionato da saltare) in cui potrebbero incorrere l’allenatore e i giocatori coinvolti".
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